Art. 16.
(Divieto di instaurare rapporti di lavoro
per finalità antisindacali).

      1. L'instaurazione di un qualsiasi rapporto di lavoro, ovvero l'utilizzo specifico di altri lavoratori in organico, per la sostituzione di lavoratrici e di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.